La denuncia di morte deve essere fatta all'ufficio di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso, entro 24 ore dalla morte.
Tra le 15 e le 30 ore dal decesso, deve essere effettuato l'accertamento di morte da parte di un medico necroscopo. tale accertamento può essere sostituito da un esame strumentale, tramite elettrocardiogramma della durata di almeno 20 minuti (tanatogramma).
Dal momento del decesso deve inoltre essere osservato un "periodo di osservazione", che è il periodo in cui il corpo senza vita viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
Il periodo di osservazione decorre al momento del decesso e scade dopo 24 ore (tanatogramma).
Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l’osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.
Il periodo di osservazione può essere ridotto anche nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva.
Le autorizzazioni al trasporto, seppellimento o cremazione, possono essere rilasciate solamente quando siano stati rispettati i tempi prima descritti.