Presentare domanda per assegno di maternità

  • Servizio attivo

Servizio per la fruizione di contributo economico concesso alle madri non occupate o non aventi diritto al trattamento di maternità, per nascite, adozioni e affidamenti preadottivi.


A chi è rivolto

Per ogni figlio nato dal 1 gennaio dell’anno, o per  ogni  minore  in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla  stessa data ai cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno che :

  • non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici;
  • beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale;
  • appartenenti ad un nucleo familiare il cui valore ISEE sia inferiore a quelli determinati ogni anno dalla legge.

In ogni caso, il richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

Come fare

La domanda va presentata al comune di residenza, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000),  entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • Modello di domanda in forma di autodichiarazione sostitutiva;
  • copia fotostatica documento d’identità;
  • copia fotostatica Codice Fiscale;
  • attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità;
  • dichiarazione di stato di famiglia (Autocertificazione);
  • copia titolo di soggiorno/titolo di viaggio (eventuale);
  • decreto di adozione senza affidamento o di affidamento preadottivo (eventuale);
  • copia codice IBAN per accredito su c/c bancario o postale.

Cosa si ottiene

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51 che spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento;

L'assegno è concesso dal Comune, ma è l'INPS che provvede al pagamento.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.

L'INPS pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali

Con circolare INPS 8 marzo 2023, n. 26, sono stati comunicati gli importi e i limiti di reddito per il 2023 relativi all’Assegno di maternità concesso dai Comuni, aggiornato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari all’8,1%.

L’importo dell’assegno mensile di maternità, che spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 383,46 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.917,30 euro.

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 19.185,13 euro.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale. Per richiedere la quota differenziale dell'assegno: il richiedente deve avere percepito solo una minima parte di indennità, inferiore a € 383,46 mensili (per il periodo di 5 mesi di maternità obbligatoria).

Tempi e scadenze

La domanda va presentata al comune di residenza, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

Trasmissione dei dati all’INPS entro il l termine stabilito dalla legge n. 241/1990  dalla presentazione della domanda, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000)

L’INPS in caso di esito positivo della domanda pagherà in un’unica soluzione entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Procedure collegate all'esito

Per controllare lo stato di avanzamento della pratica, è possibile recarsi sul servizio online dell'INPS “fascicolo previdenziale del cittadino” ed inserire il codice fiscale del richiedente.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell'INPS.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)

Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

Decreto Legislativo n. 130 del 03/05/2000 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Settore 1 - Affari Generali e del Personale

Email: affarigenerali@comune.celledisanvito.fg.it

Pec: protocollo@pec.comune.celledisanvito.fg.it

Telefono: 0881 / 97.20.31

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